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I motivi della decisione

Portofino: ascensore di Malacalza, il Tar rigetta il ricorso

Generico settembre 2024

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria (Tar) ha rigettato il ricorso presentato dall’imprenditore Vittorio Malacalza e da Carmelina Bellocchio che riguarda il progetto di una rimessa e di un ascensore lungo la provinciale 227, di fronte alla chiesa parrocchiale intitolata a San Martino.

ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2024, proposto da (omissis)
rappresentati e difesi dagli avv. Wladimiro Troise Mangoni, Mattia Errico e Alberto Buonfino, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Portofino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Luigino Montarsolo e Daniela Adamo, con domicilio digitale come da
p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo
difensore in Genova, via Maragliano, 5/9;
nei confronti Parrocchia di San Martino in Portofino, rappresentata e difesa dagli avv. Antonino
Bongiorno Gallegra e Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei
registri di giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e/o concessione di idonea misura cautelare,
N. 00726/2024 REG.RIC. anche ai sensi dell’art. 55, c. 10 del c.p.a. del provvedimento del Comune di Portofino prot. 7487 del 5 giugno 2024 di inibizione all’esecuzione dei lavori oggetto della SCIA prot. n. 5987 dell’8 maggio 2024;
nonché per la condanna del Comune di Portofino al risarcimento dei danni patiti e
patiendi dai ricorrenti in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Portofino e della Parrocchia
di San Martino in Portofino;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2024 il dott. Richard
Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale.
Premesso che i ricorrenti impugnano il provvedimento inibitorio all’esecuzione dei
lavori di cui alla s.c.i.a. presentata in data 8 maggio 2024, avente ad oggetto la
realizzazione di un’autorimessa e di un ascensore per agevolare l’accesso agli
immobili di loro proprietà.
Considerato che, anche prescindendo dall’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dalla difesa comunale, le ragioni ostative indicate dall’Amministrazione
resistono efficacemente alle dedotte censure, in particolare quella che evidenzia la
mancata disponibilità dei beni sui quali andrebbe ad incidere il progettato
intervento.
Considerato, sotto il profilo del periculum in mora, che i ricorrenti non risiedono
negli immobili in questione e non indicano le ragioni per cui il preteso obiettivo di
N. 00726/2024 REG.RIC. abbattimento delle barriere architettoniche, costituite da una scalinata con venti gradini, non potrebbe essere conseguito mediante soluzioni alternative e meno complesse quale, ad esempio, l’installazione di un montascale.
Considerato, per contro, che il recepimento non integrale delle soluzioni indicate
dal CTU nominato nell’ambito del giudizio civile promosso dalla Parrocchia di San
Martino potrebbe comportare pericoli per la stabilità del limitrofo edificio
religioso.
Considerato, infine, che la sollecita fissazione di un’udienza di merito, invocata in
subordine dai ricorrenti, non produrrebbe alcun effetto utile per gli stessi, stante
l’oggettiva impossibilità di completare i lavori entro la data del 5 novembre 2024
che, non risultando richiesta alcuna proroga, costituisce il termine di efficacia del
nulla osta idrogeologico presentato con la s.c.i.a.
Ritenuto che, per le esposte ragioni, la domanda cautelare accedente al ricorso
debba essere rigettata.
Ritenuto che la regolazione delle spese della presente fase cautelare vada rinviata
alla pronuncia di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge
l’istanza cautelare in epigrafe.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-
septies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto
2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione
del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
N. 00726/2024 REG.RIC.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2024

Nella foto la zona interessata al progetto