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Atto impugnato

Portofino: gestione del porto, no del Comune a lodo arbitrale

Portofino

Nel 2008 l’allora amministrazione comunale di Portofino cedeva ad un privato il 51% della società che avrebbe gestito il porto. L’attuale amministrazione è riuscita ad ottenere l’intera gestione dello scalo che esercita attraverso una società partecipata al 100%, vincendo poi una serie di ricorsi presentati al Tar. L’ex socio di maggioranza ha presentato al Tribunale civile di Genova un lodo arbitrale definitivo che il Comune ha deciso di impugnare. Di seguito la delibera pubblicata integralmente sull’Albo pretorio del Comune.

La delibera
per quanto esposto in narrativa e qui integralmente richiamato,
1) di proporre impugnazione avverso il Lodo Definitivo emesso in data 22.04.2024 a chiusura del procedimento arbitrale avviato da (Omissis) (ora risultante in liquidazione), dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale Civile di Genova portante data dell’8.06.2024 e notificato il successivo 19.06.2024;
2) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il relativo mandato ai difensori;
3) di conferire incarico di difesa legale, all’ Avv. Daniela Adamo, all’Avv. Luigino Montarsolo,
all’Avv. Guido Genovesi, conferendo loro tutte le facoltà di legge, ivi compresa
quella di proporre istanza di sospensione dell’esecutività, istanza di riunione, istanza di
sospensione del procedimento, farsi sostituire, riassumere la causa, deferire giuramento, proporre azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, transigere, conciliare, rinunciare agli atti, chiamare terzi in giudizio, e comunque fare tutto quanto si dovesse rendere necessario a tutela delle ragioni del Comune, eleggendo domicilio reale presso lo Studio dell’Avv. Daniela Adamo e domicilio digitale ai rispettivi indirizzi PEC, il tutto
nell’interesse dell’Ente rappresentato (mandato da intendersi congiunto e disgiunto);
4) di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario a porre in essere tutti gli ulteriori
adempimenti che saranno necessari per la costituzione del Comune in giudizio;
5) stante la necessità di tempestiva impugnazione del Lodo Definitivo a pena delle decadenze
previste dal Codice di procedura civile, di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.