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2 maggio, al via la “stagione” del 730/2023: guida e consigli utili per il contribuente

Per chi presenterà la propria dichiarazione in completa autonomia è fondamentale annotare un'altra data: l’11 maggio.

Agenzia delle Entrate

Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Il 2 maggio 2023 sul portale dedicato, l’Agenzia delle Entrate (AdE) metterà a disposizioni a tutti i contribuenti persone fisiche, il modello 730/2023 precompilato. I contribuenti pertanto da quel momento potranno prendere visione della propria dichiarazione precompilata con le seguenti modalità:

  • Accedendo direttamente alla dichiarazione precompilata dal sito https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it/PrecomWeb/,
  • Delegando un intermediario ad accedere alla dichiarazione precompilata: sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), CAF, professionista,
  • Presentando il Modello 730 ordinario al sostituto d’imposta (già compilato), al CAF o al professionista abilitato (anche non compilato)

Per chi presenterà la propria dichiarazione in completa autonomia è fondamentale annotare un’altra data: l’11 maggio. Infatti, da quel giorno, chi vuole procedere direttamente dal proprio PC senza recarsi ad un CAF o da un professionista, può confermare o modificare la propria dichiarazione, procedendo all’autoliquidazione delle imposte e relativo invio del modello 730/2023, condizione necessaria per poter accedere ai rimborsi spettanti o per iniziare a versare in unica soluzione oppure in maniera rateizzata su cedolino paga, su pensione oppure con modello F24 il proprio carico tributario.

Vi ricordo che per poter optare per il Modello 730 in luogo dell’Unico 2023 PF si deve rientrare in una delle seguenti situazioni soggettive, ovviamente anche se sprovvisti di sostituto d’imposta (il rimborso avverrà comunicando il proprio IBAN, i debiti tributari si verseranno tramite il mod. F24):

  • pensionati o lavoratori dipendenti,
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente,
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca,
  • sacerdoti della Chiesa cattolica,
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive,
  • persone impegnate in lavori socialmente utili,
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno,
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato,
  • lavoratori co.co.co.
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA.

Nei quadri del modello 730/2023 confluiscono i seguenti redditi:

  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di lavoro dipendente, redditi a pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
  • altri redditi: 1) redditi di capitale, 2) redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA, 3 redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero), 4) redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere;
  • redditi assoggettabili a tassazione separata (redditi percepiti da eredi o legatari, imposte e oneri rimborsati nel 2022, altri redditi).

Dal punto delle spese (quadro E), esse si suddividono in:

  • spese che danno diritto a una detrazione d’imposta,
  • spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo ossia gli oneri deducibili.

Le spese che danno diritto ad una detrazione d’imposta (righi da E1 ad E14 e da E41 ad E83) possono essere distinte in base alla percentuale di detrazione che riconoscono ovvero:

  1. 19% ad esempio per le spese sanitarie o gli interessi passivi mutuo,
  2. 26% oppure 30% ad esempio per le erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS,
  3. 35% ad esempio per le erogazioni liberali alle OV,
  4. 90% ad esempio per premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione.
  5. Altre percentuali legate ad esempio alla tipologia di intervento effettuato sugli immobili e su parti comuni condominiali (ad esempio 36% per gli interventi di sistemazione a verde delle aree private scoperte, bonus facciate, sisma-bonus, 110%, installazione impianti fotovoltaici, ecc.).

Vi segnalo che dall’anno 2020 per alcune spese, la detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo, tenuto conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca. In particolare, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro mentre al superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo paria 240.000 euro. A titolo d’esempio possiamo citare le spese d’istruzione, le spese funebri, le attività sportive dei ragazzi, le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, i premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, ecc.

Le principali spese deducibili invece sono:

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza (rigo E21);
  • Assegno periodico corrisposto al coniuge (rigo E22);
  • Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo E23);
  • Contributi ed erogazioni in favore di istituzioni religiose (rigo E24);
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (rigo E25);
  • Altri oneri deducibili (rigo E26);
  • Contributi e premi per forme pensionistiche complementari (righi da E27 a E30);
  • Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo E32);
  • Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione (rigo E33);
  • Rigo E36 per erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore (ETS).

Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione per proprio conto, vi ricordo che il termine ultimo per la spedizione attraverso la sezione on-line del sito dell’AdE, è il 2 ottobre 2023 e che successivamente a tale invio, a seconda del comportamento che si è tenuto, l’AdE potrà procedere con i controlli formali previsti dalla normativa. In base a quanto appena detto avremo le seguenti casistiche:

  • Accettazione della precompilata senza apporto di modifiche ai quadri compilati. In questo caso non viene effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi mentre resta fermo per l’Agenzia delle Entrate il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
  • Modifica della precompilata con i dati presenti nel prospetto aggiuntivo della precompilata oppure con nuovi dati non presenti nel prospetto messo a disposizione. Il contribuente deve esibire la documentazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.

Vi segnalo che per tutti coloro presenteranno la dichiarazione precompilata, con modifiche, attraverso CAF o professionista, il controllo formale non  viene svolto sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione di tale documentazione. Infatti ai fini del controllo il CAF o il professionista verificano l’effettiva corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, è ovvio che l’AdE procederà al controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Una volta inseriti i redditi e le spese detraibili o deducibili, considerati gli acconti versati, le ritenute subite ed i crediti d’imposta spettanti, in fase di calcolo delle imposte, ci troveremo di fronte alla più importante novità dei modelli dichiarativi che riguarda i nuovi scaglioni IRPEF i quali sono così suddivisi:

  • Fino ad euro 15.000: 23%
  • Oltre euro 15.000 ma fino ad euro 28.000: 25%
  • Oltre euro 28.000 ma fino ad euro 50.000: 35%
  • Oltre euro 50.000: 43%

Alla luce di quanto sopra riportato è evidente che rispetto alle precedenti “tornate” dichiarative si riducono le aliquote dei due scaglioni intermedi mentre scompare del tutto lo scaglione 55-75 mila che tassava tale fascia reddituale al 41%.

Non possiamo dimenticare poi, l’altra novità che riguarda le detrazioni IRPEF da lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati ed altri (Art. 13 del TUIR) che contribuiscono a diminuire l’IRPEF lorda calcolata sul reddito complessivo del contribuente. Nel primo caso citato, la detrazione IRPEF da lavoro dipendente sarà così determinata:

  • Fino ad euro 15.000 la detrazione sarà pari ad euro 1.880 con un importante precisazione che tale importo non potrà essere inferiore a 690 e tale cifra aumenta in misura non inferiore a 1.380 euro in caso di lavoro a tempo determinato,
  • Oltre euro 15.000 ma fino ad euro 28.000 l’importo della detrazione spettante sarà dato dalla seguente formula: 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito) / (28.000 –15.000)]
  • Oltre euro 28.000 ma fino ad euro 50.000 l’importo della detrazione sarà determinato dalla seguente formula: 1.910 x [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)]
  • Oltre euro 50.000 non spetterà nulla

È appena il caso di ricordare che se il reddito complessivo risultava essere superiore a 25.000 euro, ma inferiore a 35.000 euro, dal primo periodo di paga del 2022, spettava un’ulteriore detrazione di 65 euro quale correttivo alle detrazioni precedentemente riproporzionate.

Per i redditi da pensione invece avremo le seguenti detrazioni:

  • Fino ad euro 8.500: euro 1955 con la precisazione che la detrazione non potrà essere inferiore ad euro 713.
  • Oltre euro 8.500 ma fino ad euro 28.000: l’importo della detrazione sarà dato dalla seguente formula: 700 + (1.955 – 700) x [(28.000 – reddito) / (28.000 – 8.500)]
  • Oltre euro 28.000 ma fino ad euro 50.000: l’importo della detrazione sarà determinato dalla seguente 700 x [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)]
  • Oltre euro 50.000 non spetterà nulla

Anche in questo caso come nel precedente, se il reddito complessivo risulta essere superiore a 25.000 euro, ma inferiore a 29.000 euro, spetta un’ulteriore detrazione di 50 euro quale correttivo alle detrazioni precedentemente riproporzionate.

Diversa ancora risulta essere la detrazione IRPEF spettante per i redditi assimilati e altri. Infatti per tutti quei soggetti che producono redditi di questa fattispecie (si pensi ad esempio alle ditte individuali ed ai professionisti) avremo che:

  • Fino ad euro 5.500 spetterà una detrazione pari ad euro 1.265,
  • Oltre euro 5.500 ma fino ad euro 28.000 l’importo spettante deriverà dalla seguente formula: 500 + (1.265 – 500) x [(28.000 – reddito) / (28.000 – 5.500)]
  • Oltre euro 28.000 ma fino a 50.000 l’importo spettante è così calcolato: 500 x [(50.000 – reddito) / (50.000 – 28.000)]
  • Oltre euro 50.000 non spetterà nulla.

È prevista un ulteriore detrazione pari ad euro 50 quale correttivo alle detrazioni precedentemente riproporzionate se il reddito è oltre euro 11.000 ma non supera la soglia dei 17.000 euro.