Concessioni demaniali, si va alle gare - LevanteNews
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Concessioni demaniali, si va alle gare

Una spiaggia attrezzata in Liguria.

Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che si è pronunciata sulla causa C-348/22, relativa ad una controversia che vedeva contrapposti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (TA) per la proroga delle concessioni del demanio marittimo al 2033, di fatto alla luce di quanto deciso, il Governo dovrà probabilmente riconsiderate le norme inserite nella legge di conversione del Milleproroghe (legge n.14/2023), peraltro già oggetto di censura da parte del Quirinale al momento della promulgazione, che hanno allungato i tempi per l’esercizio della delega prevista dalla legge sulla Concorrenza 2021, spostando inoltre dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l’efficacia delle attuali concessioni e da fine 2024 a fine 2025 il termine entro cui la validità dei rapporti in essere potrà slittare in presenza di “ragioni oggettive”.

Questa importante pronuncia di fatti ribadisce che le concessioni balneari non potranno rinnovarsi automaticamente ma dovranno essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente con disapplicazione da parte dei giudici nazionali e delle autorità amministrative delle disposizioni nazionali non conformi all’ordinamento UE, di fatto confermando che in caso di conflitto con la Direttiva Bolkestein le disposizioni in essa contenute “sono produttive di effetti diretti”, applicandosi “a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro”

E’ pur vero come ribadisce la Corte, che “il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune” ma sarà necessario che “i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati”.

Per quanto appena scritto, la questione tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e il comune di Ginosa (TA) ritorna al giudice nazionale e quindi al Tar Puglia, da dove tutto è partito, il quale ovviamente dovrà risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte, visto che non è compito di quest’ultima dirimere controversie nazionali, e la sentenza che ne scaturirà ovviamente vincolerà tutti gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema del tutto simile