Domanda di definizione agevolata in scadenza il 30 aprile: breve guida per il cittadino - LevanteNews
LA REDAZIONE
Scrivici
PUBBLICITÀ
Richiedi contatto

Difendiamo il portafoglio

Passo per passo

Domanda di definizione agevolata in scadenza il 30 aprile: breve guida per il cittadino

La convenienza sarà ovviamente maggiore dove il carico sanzionatorio sia molto più elevato rispetto all'importo delle imposte.

Da Cristian Pietrini – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Il 30 aprile scadrà il termine ultimo per la presentazione della domanda per la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) prevista dall’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 relativa ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 inclusi quelli:

in cartelle non ancora notificate,

  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta

Attraverso la Rottamazione Quater, il contribuente interessato che si vedrà accolta la domanda, dovrà versare “solo” le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, vedendosi “cancellare” in un sol colpo, tutte le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Vi ricordo che rientrano nell’ambito di applicazione anche le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (con cancellazione delle somme a titolo di interessi, di “maggiorazioni”, di interessi di mora e di rateizzazione e di somme a titolo di aggio) mentre per i debiti delle casse previdenziali di diritto privato vi rientreranno solo gli importi di quegli enti che entro il 31 gennaio 2023 hanno provveduto ad adottare uno specifico provvedimento pubblicato sul proprio sito e comunicato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (CNPA FORENSE, Cassa Ragionieri, ENPAB, ENPAV e INPGI “GIOVANNI AMENDOLA”).

Lo scopo di questa breve guida sarà quello di accompagnare il contribuente alla verifica della propria posizione debitoria al fine di decidere in base al prospetto informativo messo a disposizione dall’Agenzia della Riscossione se aderire alla stessa oppure no. La convenienza sarà ovviamente maggiore dove il carico sanzionatorio sia molto più elevato rispetto all’importo delle imposte.

Esaminiamo passo passo come procedere in completa autonomia alla presentazione della domanda entro il 30 aprile 2023.

Il PUNTO DI PARTENZA nell’esaminare la propria posizione nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione è quello di avere ben chiaro quali siano i CARICHI NON RIENTRANTI nella Definizione agevolata.

Infatti se la propria posizione conterrà solo ed esclusivamente i casi sotto indicati, non si potrà accedere alla rottamazione:

  • carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • carichi da crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • carichi da multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • carichi da “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).

Terminata questa fase prodromica, il contribuente dovrà procedere ad effettuare la RICHIESTA DEL PROSPETTO INFORMATIVO, il quale risulta essere la base di partenza di tutta la procedura di adesione. Tale documento, infatti, indica tutti i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022 e contiene pertanto l’elenco esatto delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che potranno essere “definiti” con affianco ad ognuno di essi l’importo dovuto se si decide di aderire all’agevolazione.

Purtroppo in questo prospetto non trovano evidenza gli eventuali diritti di notifica e le spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale che verranno esplicitati nella comunicazione di accoglimento della domanda, dove si conoscerà l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione.

La richiesta del Prospetto informativo può avvenire on-line, in due modi distinti:

  • accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi inserendo l’indirizzo e-mail dove ricevere il Prospetto
  • in area pubblica compilando il forme allegando la documentazione di riconoscimento.
    Anche in questo caso dovrà essere inserito l’indirizzo e-mail per ricevere il Prospetto.
  • La prima modalità di richiesta è la più rapida in quanto a meno di sovraccarichi del servizio, nelle successive 24 ore il contribuente che ha fatto richiesta riceverà una e-mail all’indirizzo che ha indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Più complessa risulta essere la seconda procedura in area pubblica in quanto il contribuente riceverà

  • una prima e-mail, con il link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata
  • una seconda e-mail post convalida che indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi
  • una terza e-mailcon il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Una volta ricevuto il prospetto informativo il contribuente procederà all’esame della convenienza ad accedere alla Rottamazione Quater. Infatti  prima della presentazione della domanda si dovrà aver ben chiaro in mente che l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata, potrà essere versato:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate(5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16 rate, di pari importo, saranno invece ripartite nei successivi 4 anni ed andranno onorate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.Il pagamento rateizzato come è ovvio prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Quindi per quanto sopra indicato appare ovvio che la convenienza alla presentazione della domanda di Definizione Agevolata dovrà basarsi sui potenziali sgravi che si riceveranno dalla rottamazione, dalle maggiori dilazioni contenuti in piani già in essere e soprattutto verificate le proprie disponibilità finanziarie preso atto dell’intero versamento del dovuto entro il 31 luglio oppure in caso di rateizzo la presenza dei fondi necessari ad onorare le due rate del 31 luglio e del 30 novembre, pari al 10% delle somme complessivamente dovute.

Concluso l’esame dei documentale con un concreto vantaggio ad aderire alla rottamazione quater, si può procedere alla presentazione della domanda, anche per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso, attraverso due modalità:

  • On-line in area riservata accedendo con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, compilando il forme selezionando le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione. Al termine della procedura si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023)
  • On-line in area pubblica compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e ricordandosi di specificare l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Anche in questo caso è consigliabile presentare la domanda in area riservata in quanto la procedura in area pubblica è più complessa e prevede i seguenti passaggi attraverso la ricezione di:

  • una prima e-mailall’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
  • una seconda e-mail post convalida con la presa in carico contenente il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
  • una terza ed ultima e-mail,se la documentazione allegata è corretta, con il link dove scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del capo II, sezione prima della Legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del D.Lgs. n. 14/2019, questi potranno avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello, il quale si ricorda che non dovrà essere utilizzato per i carichi non interessati da tali procedure.

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla normativa in vigore, avrà tempo sino al 30 giugno 2023, per inviare la Comunicazione” accoglimento della domanda la quale conterrà:

  1. l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  2. la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  3. i moduli di pagamento precompilati;
  4. le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;

Nel caso di diniego, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione dovrà fornire le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Vi segnalo che una volta presentata la domanda di adesione entro il 30 aprile, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti “definibili”:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Per i c.d. Debiti “definibili” si segnala, infine, che per il rilascio del DURC il contribuente, non sarà considerato inadempiente mentre risultano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

 

Più informazioni