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Cosa c'è da sapere

Recco: spiagge libere attrezzate, le regole

Possono disporre lettini nel 70 per cento e accettare prenotazioni.

Spiaggia libera di Recco.

Le norme generali alle quali devono ottenersi i titolari concessioni demaniali marittime ed i gestori di spiagge libere attrezzate, sono stabilite dal decreto 423 del 27 marzo 2015, più sotto riportate. Quest’anno a seguito della pandemia, le spiagge libere attrezzate possono disporre lettini nel 70 per cento della spiaggia in concessione e prima che arrivino i clienti, possono anche accettare prenotazioni.

Nei giorni scorsi Levante News ha illustrato le modifiche 2021 in relazione a richieste di lettori. Ma non è compito di un giornale rilevare eventuali irregolarità. Ci sono le persone preposte a farlo.

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L’ordinanza regionale del 2015

a) assicurare l’organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall’Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare:

b) durante il periodo e negli gli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l’intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;

c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell’impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l’opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell’arenile, l’esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdicendo al pubblico l’uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;

d) munirsi, prima dell’apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l’esercizio dell’attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell’attività elioterapica;

e) mantenere durante il periodo d’esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;

f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, all’Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell’Autorità Portuale, all’Ufficio Commercio del Comune, all’Ufficio Marittimo competente per territorio e all’Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l’attività elioterapica;

g) comunicare, per gli impianti che optano per l’apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell’evento, all’Ufficio Demanio del Comune o all’ufficio Demanio dell’Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;

h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall’art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) effettuare l’apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione – non connesse direttamente con l’uso dell’attività balneare e dell’attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;

l) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l’accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;

m) garantire l’utilizzo all’utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);

n) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

o) nel periodo di apertura dell’attività elioterapica esporre in prossimità dell’ingresso e ben visibile dall’esterno apposito cartello (vedi facsimile di riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) indicante il periodo e gli orari di apertura;

p) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull’arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell’evento l’avvenuta chiusura. I giorni dichiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

SANZIONI. La violazione delle norme della ordinanza/regolamento che sarà appositamente emanata dal Comune o dall’Autorità Portuale, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, sarà punita per ogni fattispecie in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.